In Breve
- Quali sono le principali novità del Decreto Legislativo 147/2026?
- Il decreto introduce la dichiarazione Imu solo in modalità telematica e modifica i termini di presentazione della Tari.
- Quando è entrato in vigore il Decreto Legislativo 147/2026?
- Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
- Cosa cambia per i contenziosi sulle rendite catastali?
- I contribuenti continueranno a pagare l'imposta sulla base della rendita registrata durante il contenzioso.
Il Decreto Legislativo 147 del 2026 ha apportato significative modifiche alla fiscalità locale in Italia, introducendo nuove disposizioni per l’Imu e la Tari. Entrato in vigore il 12 agosto 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento si propone di semplificare il rapporto tra contribuenti ed enti locali, attraverso una maggiore digitalizzazione degli adempimenti fiscali.
Una delle principali novità riguarda l’Imu, per la quale è stato introdotto l’obbligo di presentazione della dichiarazione esclusivamente in modalità telematica. I contribuenti dovranno utilizzare un nuovo modello ministeriale che raccoglie anche le informazioni necessarie per eventuali agevolazioni locali. Inoltre, i Comuni avranno margini più ristretti per richiedere comunicazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel modello nazionale, rendendo così il processo più snello.
Per quanto riguarda la Tari, il termine per la denuncia subisce un cambiamento significativo: non sarà più possibile presentare la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo. D’ora in poi, i contribuenti dovranno trasmettere la comunicazione al Comune entro 90 giorni dall’evento che genera la variazione, come l’acquisto di una nuova casa, l’inizio o la cessazione di una locazione, o la modifica della superficie tassabile e del numero dei componenti del nucleo familiare.
In caso di contenzioso sulle rendite catastali, durante la causa il contribuente continuerà a pagare l’imposta sulla base della rendita registrata. I conteggi definitivi saranno effettuati al termine del giudizio. Se la rendita viene ridotta, il contribuente potrà richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla sentenza definitiva. Al contrario, se la rendita aumenta, il Comune potrà recuperare la maggiore imposta nello stesso periodo, applicando solo gli interessi e non sanzioni.
Questa riforma, con l’allungamento dei termini, può determinare conguagli retroattivi per l’intero periodo interessato dalla lite catastale. Pertanto, chi contesta una rendita dovrà conservare con attenzione la documentazione relativa alla controversia e ai versamenti effettuati.
